Art. 1.

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione provvede, in sede di definizione dei curricoli delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a prevedere, con modalità differenziata per i diversi tipi e indirizzi di studio, l'insegnamento della storia della comunità locale, del territorio e della regione in cui le singole istituzioni scolastiche hanno sede.
      2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa, il curricolo obbligatorio per i propri studenti in relazione alle materie di insegnamento di cui al comma 1, eventualmente integrando l'insegnamento di cui al medesimo comma 1 con ulteriori attività nell'ambito della quota curricolare loro riservata, assicurando l'integrazione interdisciplinare e il pluralismo culturale e territoriale.